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Il Tar Marche sospende l’ordinanza di Ceriscioli sul Coronavirus. Tutti a scuola al cinema e teatro.

Il Tar Marche sospende l’ordinanza di Ceriscioli sul Coronavirus.  Il Tar  ha valutato il ricorso dal Consiglio dei Ministri: “Accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento impugnato. Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 4.3.2020″

Salvo cambiamenti dell’ultimo minuto.

REPUBBLICA ITALIANA
Pubblicato il 27/02/2020
N. REG.PROV.CAU.
N. REG.RIC.
Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2020, proposto da
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliataria presso l’Avvocatura Distrettuale
di Ancona in Ancona, piazza Cavour, 29;
contro
Regione Marche, Presidente della Giunta Regionale non costituiti in
giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
dell’ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020, recante «misure in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
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COVID-19» con la quale è stata disposto che a partire dalle ore
00.00 di mercoledì 26 febbraio 2020 fino alle ore 24,00 del 4 marzo
2020, sul territorio della Regione Marche è disposta:
a) la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche, di qualsiasi
natura;
b) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di
ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività
scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di
lauree) e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione
e formazione professionale, salvo le attività formative svolte a
distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i
tirocini;
c) la sospensione di ogni viaggio di istruzione sia sul territorio
nazionale sia estero;
d) la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche;
e) la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle
professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le
opportune misure igieniche.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal
ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm.;
Lette le deduzioni difensive informalmente acquisite dalla Regione
Marche;
Premesso che la funzione dei provvedimenti cautelari interinali di
competenza del Presidente non è quella di anticipare gli effetti della
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tutela cautelare ordinaria, ma quella di prevenire, «in caso di
estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la
dilazione fino alla camera di consiglio», il maturarsi di pregiudizi
irreversibili a fronte dei quali risulterebbe inutile la concessione di un
ordinario provvedimento cautelare collegiale nella camera di
consiglio a ciò destinata;
Considerato che il D.L. 23.2.2020 n. 6 – al fine di contrastare la
diffusione del coronavirus – prevede, al ricorrere di tassativi
presupposti, l’assunzione di misure pesantemente incidenti su
diversi diritti e libertà costituzionali;
Rilevato che la ricorrente Presidenza del Consiglio dei Ministri
lamenta che la Regione Marche avrebbe emesso l’impugnata
ordinanza in assenza del presupposto (individuato dall’art. 1, comma
1, del D.L.n. 6 del 2020) che nella zona risulti “positiva almeno una
persona”;
Considerato che la legittimità del provvedimento amministrativo
deve essere valutata, in sede giurisdizionale, alla stregua della
situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della
emissione, risultando irrilevanti le sopravvenienze, secondo il
principio “tempus regit actum” (cfr. ex multis: Cons. St. Sez. IV,
30.7.2019, n.5395);
Rilevato che dall’ordinanza si rileva che non sussistevano, a quel
momento, casi accertati di contagio nelle Marche, evidenziando
quale presupposto “la prossimità del territorio marchigiano con la
regione Emilia Romagna in cui sono stati rilevati casi confermati di
contagio da COVID- 19”;
Considerato che – in questa fase di sommaria delibazione in via
d’urgenza – la suddetta doglianza risulta fondata;
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Ritenuto che anche l’ulteriore censura svolta dalla ricorrente, con la
quale si prospetta che la Regione avrebbe erroneamente indicato, a
sostegno del potere di ordinanza, la disposizione di cui all’art. 2 del
D.L. n. 6 del 2020 – che prevede la possibilità per le autorità
competenti di disporre misure “ulteriori”, al di fuori dei casi di cui
all’art. 1 comma 1 (ossia anche in assenza del riscontro di almeno
una persona positiva) – pare assistita dal fumus boni iuris, atteso
che tali misure non possono essere altrettanto invasive, sia per
intensità sia per latitudine, rispetto a quelle giustificate dalla
presenza di un focolaio di infezione; in altri termini, la possibilità di
adottare misure “ulteriori” va, in via sistematica, riferita ad interventi
che comportino un sacrificio minore delle libertà individuali, rispetto
a quelli previsti dall’art. 1 del cit. D.L. n. 6;
Ritenuto che sussista altresì il presupposto dell’estrema gravità ed
urgenza richiesto dall’art. 56 c.p.a, per concedere la tutela
monocratica urgente, considerato che il provvedimento impugnato
esaurisce i suoi irreversibili effetti il 4 marzo; fermo restando che, al
mutare della situazione di fatto, consegue la possibilità, per il
Governo e per la Regione, di emettere i provvedimenti consentiti dal
cit. D.L. n. 6 del 2020;
Considerato che l’eventuale differente trattamento riservato dal
Governo – in condizioni asseritamente eguali a quelle della Regione
Marche – alla Regione Liguria, sul quale si sofferma lo scritto
difensivo regionale (senza che tale circostanza risulti però evocata
dal provvedimento impugnato) ha valenza politica ma non giuridica
e non può comunque ex se giustificare l’esercizio del potere;
Attesa l’urgenza connessa alle situazioni oggetto del provvedimento
impugnato, alla rilevanza degli interessi in competizione e
considerato che appare possibile una permanenza della situazione
di criticità sanitaria anche oltre la data di scadenza dell’ordinanza
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qui impugnata, si reputa opportuno fissare per la trattazione
collegiale – in deroga ai termini di cui all’art. 55 c.p.a. – la camera di
consiglio del 4 marzo 2020, avendo acquisito informalmente il
consenso al riguardo delle parti;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza cautelare e sospende gli effetti del provvedimento
impugnato.
Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del
4.3.2020.
Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è
depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a
darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona il giorno 27 febbraio 2020.
IL SEGRETARIO
Il Presidente
Sergio Conti