La Vittoria col Pescara vale 2 punti. Inflitto nuovo punto di penalita.
Come annunciato la Commissione disciplinare nazionale ha inflitto un nuovo punto di penalità alla compagine bianconera. Per il mancato versamento dei contributi del trimestre ottobre/dicembre 2010 che dovevano essere versati entro e non oltre il 14 febbraio 2011. Nonostante i capi d’accusa fossero due la Commissione ha accolto solo parzialmente la richiesta. Come previsto non è stata invece accolta la richiesta della Procura sul persistere del mancato pagamento dei contributi pregressi, in quanto evento già sanzionato e non punibile nuovamente, neppure con l’ammenda. Di seguito il integrale della sentenza.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 79/CDN
(2010/2011)
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente; dall’
Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato,
Componente aggiunto
Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il
giorno 14 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO
BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio
1898 Spa) MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante
della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Amministratore unico e
Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÁ
ASCOLI CALCIO 1898 Spa ▪ (nota N°. 7231/1013pf10-11/SP/blp del 4.4.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 4.4.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa
Commissione i Signori Roberto Benigni, Amministratore unico e legale rappresentante
della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, Massimo Collina, consulente amministrativo e legale
rappresentante, Silvia Benigni, consulente amministrativo e legale rappresentante della
medesima Società, nonché la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere: i dirigenti,
della violazione prevista dall’art. 85 lettera B) paragrafo VII), NOIF in relazione all’art. 10
comma 3 CGS, e all’art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al versamento, entro
il termine del 14.2.11, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti
dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010; nonché
per non aver ancora provveduto, giunti alla seconda scadenza, ai medesimi versamenti
per il trimestre luglio-settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità
diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS.
Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in
sintesi, si chiede la improcedibilità quanto al capo di deferimento relativo alla mancata
regolarizzazione dei versamenti Enpals e Irpef relativi al trimestre luglio – settembre 2010,
in quanto già oggetto di precedente giudicato, e si lamenta, in generale, l’iniquità della
norma contestata che ha effetti troppo penalizzanti per i dirigenti e le Società inosservanti;
evidenzia, inoltre, che i Signori Roberto Benigni e Massimo Collina, già inibiti, non
avrebbero dovuto essere oggetto del presente deferimento in quanto, evidentemente,
privati di responsabilità societarie a seguito degli effetti delle precedenti sanzioni loro
comminate, e la Signora Silvia Benigni, in quanto titolare di limitate deleghe ed estranea
alla compagine societaria, non sarebbe stata invece assoggettabile alla normativa
federale, così come il Collina, semplice delegato e commercialista.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
2
▪ per il Sig. Roberto Benigni: 4 (quattro) mesi di inibizione;
▪ per il Sig. Massimo Collina: 4 (quattro) mesi di inibizione;
▪ per la Signora Silvia Benigni: 4 (quattro) mesi di inibizione;
▪ per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa: 2 (due) punti di penalizzazione.
È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, evidenziando in particolare la necessità di una giustizia
sostanziale, che comporti al massimo un’ammenda – solo per l’inadempimento relativo al II
trimestre, essendo quello legato al I trimestre improcedibile – dato che l’inadempienza
sarebbe avvenuta solo per cause di forza maggiore legate alla generale grave crisi
economica, si è comunque riportato alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
Il deferimento è solo parzialmente fondato.
Risulta infatti – dalle certificazioni Co.Vi.Soc. – che la Società Ascoli Calcio 1898 Spa e, per
essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle
norme federali non avendo adempiuto, entro il termine del 14.2.11, ai previsti versamenti
delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al II trimestre e che, addirittura, ha inviato
alla Co.Vi.Soc. comunicazione con la quale viene dichiarato di non avere effettuato detti
pagamenti obbligatori.
A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i pagamenti
non sarebbero avvenuti a causa della generale crisi economica.
Priva di pregio è, invece, l’eccezione di non assoggettabilità al giudizio della Commissione
disciplinare dei Signori Collina e Silvia Benigni per il fatto di essere meri delegati, estranei
alla compagine societaria, in quanto, in realtà, i predetti fanno parte integrante della
Società essendo a pieno titolo inseriti nel foglio censimento dell’Ascoli con rappresentanza
legale.
Bisogna rilevare inoltre che la comunicazione, datata 15.2.11, con la quale l’Ascoli invia
dichiarazione alla Co.Vi.Soc. di non aver adempiuto ai propri obblighi contributivi è firmata,
benchè inibito, proprio dal Sig. Roberto Benigni.
Ciò in evidente contrasto con quanto sostenuto dalla difesa sul punto.
Diverse le considerazioni per quanto riguarda gli altri due deferiti: il Collina, soggetto
inibito, non è dimostrato abbia rivestito parte attiva circa l’oggetto dell’odierno deferimento
e, anzi, come detto, la citata dichiarazione del 15.2.11 di mancato adempimento
economico, è firmata dal solo Roberto Benigni e da Giovanni Silvestri, Presidente del
Collegio sindacale. Ciò esclude la responsabilità, appunto, sia del Collina, consulente
amministrativo non deputato, dunque, ai pagamenti, che della Signora Silvia Benigni,
titolare di ampia delega – conferitale dal padre, amministratore unico – ma riferita
prevalentemente ai rapporti di rappresentanza societaria con la Federazione.
Per quanto riguarda, invece, l’altro capo del deferimento di non avere ancora la Società
provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi
Enpals relativi al trimestre luglio-settembre 2010, va osservato che la norma federale
prevede l’ipotesi di recidiva solo dal terzo trimestre e, pertanto, ad oggi, non può essere
considerato sanzionabile (posto che per il medesimo inadempimento esiste già
precedente giudicato di questa Commissione).
3
Da tutto quanto su esposto deriva comunque l’affermazione di responsabilità del solo
deferito Sig. Roberto Benigni, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della
Società.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Roberto Benigni la sanzione
dell’inibizione per mesi 4 (quattro), proscioglie dagli addebiti loro ascritti i Signori Massimo
Collina e Silvia Benigni, infligge alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione di 1 (uno)
punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico
“”
Pubblicato in Roma il 18 aprile 2011
Il Segretario Federale Il Presidente Federale
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete
; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; dal Sig.
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
COMUNICATO UFFICIALE N. 79/CDN
(2010/2011)
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico,
Presidente
; dall’
Avv. Valentino Fedeli, dall’Avv. Luca Giraldi,
Componenti
; dal Dott. Carlo Purificato,
Componente aggiunto
; dal Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA
; dal Sig.
Claudio Cresta,
Segretario
, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il
giorno 14 aprile 2011 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(418) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO
BENIGNI (Amministratore unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio
1898 Spa) MASSIMO COLLINA (Consulente amministrativo e Legale rappresentante
della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SILVIA BENIGNI (Amministratore unico e
Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa) E DELLA SOCIETÁ
ASCOLI CALCIO 1898 Spa
▪ (nota N°. 7231/1013pf10-11/SP/blp del 4.4.2011).
Il deferimento
Con provvedimento del 4.4.2011 il Procuratore federale ha deferito avanti questa
Commissione i Signori Roberto Benigni, Amministratore unico e legale rappresentante
della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, Massimo Collina, consulente amministrativo e legale
rappresentante, Silvia Benigni, consulente amministrativo e legale rappresentante della
medesima Società, nonché la Società Ascoli Calcio 1898 Spa per rispondere: i dirigenti,
della violazione prevista dall’art. 85 lettera B) paragrafo VII), NOIF in relazione all’art. 10
comma 3 CGS, e all’art. 90, comma 2, NOIF per non aver provveduto al versamento, entro
il termine del 14.2.11, delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti
dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010; nonché
per non aver ancora provveduto, giunti alla seconda scadenza, ai medesimi versamenti
per il trimestre luglio-settembre 2010; la Società per rispondere a titolo di responsabilità
diretta per l’operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS.
Gli incolpati hanno fatto pervenire, nel termine prescritto, memoria difensiva nella quale, in
sintesi, si chiede la improcedibilità quanto al capo di deferimento relativo alla mancata
regolarizzazione dei versamenti Enpals e Irpef relativi al trimestre luglio – settembre 2010,
in quanto già oggetto di precedente giudicato, e si lamenta, in generale, l’iniquità della
norma contestata che ha effetti troppo penalizzanti per i dirigenti e le Società inosservanti;
evidenzia, inoltre, che i Signori Roberto Benigni e Massimo Collina, già inibiti, non
avrebbero dovuto essere oggetto del presente deferimento in quanto, evidentemente,
privati di responsabilità societarie a seguito degli effetti delle precedenti sanzioni loro
comminate, e la Signora Silvia Benigni, in quanto titolare di limitate deleghe ed estranea
alla compagine societaria, non sarebbe stata invece assoggettabile alla normativa
federale, così come il Collina, semplice delegato e commercialista.
Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha
chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
2
▪
per il Sig. Roberto Benigni: 4 (quattro) mesi di inibizione;
▪
per il Sig. Massimo Collina: 4 (quattro) mesi di inibizione;
▪
per la Signora Silvia Benigni: 4 (quattro) mesi di inibizione;
▪
per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa: 2 (due) punti di penalizzazione.
È comparso altresì il difensore dei deferiti, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i
motivi già esposti in memoria, evidenziando in particolare la necessità di una giustizia
sostanziale, che comporti al massimo un’ammenda – solo per l’inadempimento relativo al II
trimestre, essendo quello legato al I trimestre improcedibile – dato che l’inadempienza
sarebbe avvenuta solo per cause di forza maggiore legate alla generale grave crisi
economica, si è comunque riportato alle conclusioni già formulate.
I motivi della decisione
Il deferimento è solo parzialmente fondato.
Risulta infatti – dalle certificazioni Co.Vi.Soc. – che la Società Ascoli Calcio 1898 Spa e, per
essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente ottemperato a quanto previsto dalle
norme federali non avendo adempiuto, entro il termine del 14.2.11, ai previsti versamenti
delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi al II trimestre e che, addirittura, ha inviato
alla Co.Vi.Soc. comunicazione con la quale viene dichiarato di non avere effettuato detti
pagamenti obbligatori.
A nulla evidentemente rileva il fatto, evidenziato dalla difesa dei deferiti, che i pagamenti
non sarebbero avvenuti a causa della generale crisi economica.
Priva di pregio è, invece, l’eccezione di non assoggettabilità al giudizio della Commissione
disciplinare dei Signori Collina e Silvia Benigni per il fatto di essere meri delegati, estranei
alla compagine societaria, in quanto, in realtà, i predetti fanno parte integrante della
Società essendo a pieno titolo inseriti nel foglio censimento dell’Ascoli con rappresentanza
legale.
Bisogna rilevare inoltre che la comunicazione, datata 15.2.11, con la quale l’Ascoli invia
dichiarazione alla Co.Vi.Soc. di non aver adempiuto ai propri obblighi contributivi è firmata,
benchè inibito, proprio dal Sig. Roberto Benigni.
Ciò in evidente contrasto con quanto sostenuto dalla difesa sul punto.
Diverse le considerazioni per quanto riguarda gli altri due deferiti: il Collina, soggetto
inibito, non è dimostrato abbia rivestito parte attiva circa l’oggetto dell’odierno deferimento
e, anzi, come detto, la citata dichiarazione del 15.2.11 di mancato adempimento
economico, è firmata dal solo Roberto Benigni e da Giovanni Silvestri, Presidente del
Collegio sindacale. Ciò esclude la responsabilità, appunto, sia del Collina, consulente
amministrativo non deputato, dunque, ai pagamenti, che della Signora Silvia Benigni,
titolare di ampia delega – conferitale dal padre, amministratore unico – ma riferita
prevalentemente ai rapporti di rappresentanza societaria con la Federazione.
Per quanto riguarda, invece, l’altro capo del deferimento di non avere ancora la Società
provveduto, alla seconda scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi
Enpals relativi al trimestre luglio-settembre 2010, va osservato che la norma federale
prevede l’ipotesi di recidiva solo dal terzo trimestre e, pertanto, ad oggi, non può essere
considerato sanzionabile (posto che per il medesimo inadempimento esiste già
precedente giudicato di questa Commissione).
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Da tutto quanto su esposto deriva comunque l’affermazione di responsabilità del solo
deferito Sig. Roberto Benigni, cui consegue anche, per responsabilità diretta, quella della
Società.
Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Roberto Benigni la sanzione
dell’inibizione per mesi 4 (quattro), proscioglie dagli addebiti loro ascritti i Signori Massimo
Collina e Silvia Benigni, infligge alla Società Ascoli Calcio 1898 Spa la sanzione di 1 (uno)
punto di penalizzazione in classifica generale da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
Il Presidente della CDN
Avv. Sergio Artico
“”
Pubblicato in Roma il 18 aprile 2011
Il Segretario Federale Il Presidente Federale
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete