Ascoli Calcio fc 1898

Consiglio di Stato boccia la tessera del tifoso

altLa tessera del tifoso forzatamente abbinata a carte bancarie non va perché condiziona la libertà dell’utente. Lo dice il Consiglio di Stato accogliendo un ricorso contro una sentenza del Tar, che ora dovrà tornare a pronunciarsi.

Guerra di ricorsi E’ una mezza vittoria per i tifosi di tutta Italia, che da sempre si battono contro l’odiata tessera. Uno dei motivi principali di protesta: l’obbligo di sottoscrivere un contratto con una banca per avere la tessera è stato giudicato lesivo della libertà. Il Consiglio di Stato (Sez. VI, presidente Giancarlo Coraggio, relatore Giulio Castriota Scanderbeg) ha accolto l’appello presentato da Codacons e Federsupporter contro la decisione del Tar del Lazio che nelle scorse settimane aveva respinto il ricorso contro la tessera presentato dalle due organizzazioni. Codacons e Federsupporter contestavano in particolare il fatto che per ottenere la tessera e, di conseguenza, abbonamenti e biglietti, i tifosi fossero costretti ad acquisire una carta di credito ricaricabile, circostanza che rischia di condizionare le scelte economiche dei tifosi/consumatori.

Il verdetto Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello dei due enti, ha così motivato: «l’abbinamento inscindibile (e quindi non declinabile dall’utente) tra il rilascio della tessera di tifoso (istituita per finalità di prevenzione generale in funzione di una maggiore sicurezza negli stadi) e la sottoscrizione di un contratto con un partner bancario per il rilascio di una carta di credito prepagata potrebbe condizionare indebitamente (nella misura in cui si provi che l’uso della carta non sia funzionale ad assicurare le finalità proprie della tessera del tifoso) la libertà di scelta del tifoso-utente e potrebbe pertanto assumere i tratti di una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del consumo; in tal senso depone il fatto che, per il tifoso, l’ottenimento della tessera appare condicio sine qua per poter essere ammesso, nelle giornate di trasferta della propria squadra, nel reparto dello stadio riservato agli ospiti, di guisa che appare verosimile che l’acquisizione di tale utilità potrebbe indurlo a compiere un’operazione commerciale (sottoscrizione della carta prepagata) che non avrebbe altrimenti compiuto».

Il Tar deve riunirsi di nuovo Sulla base di tali motivazioni, i giudici ordinano al Tar del Lazio di fissare una nuova udienza e discutere nel merito il ricorso presentato da Codacons e Federsupporter, valutando quindi la sussistenza delle illegittimità denunciate dai due enti.