Ascoli, Assegno per il nucleo familiare con tre figli minori anno 2020
L’amministrazione comunale, nell’ambito delle misure in materia di politiche sociali previste dall’art. 65 della legge n. 448
del 23/12/1998 e successive modifiche e integrazioni, rende noto quanto segue:
A – Per l’anno 2020, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani e dell’Unione Europea residenti, cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo nonché familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiati politici o di protezione sussidiaria o loro familiari o superstiti, cittadini/lavoratori del Marocco, Tunisia, Algeria, Turchia o loro familiari (in base agli Accordi Euromediterranei), cittadini di Paesi terzi titolari del permesso unico per lavoro o loro familiari, cittadini di Paesi terzi che abbiano soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri dell’Unione Europea o loro familiari o superstiti, cittadini apolidi (cioè persone prive di qualunque cittadinanza) o loro familiari o superstiti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di cui al D.P.C.M. n. 159 del 05/12/2013 e s.m.i. e relativi decreti attuativi, pari a € 8.788,99, è concesso un assegno per il nucleo familiare di € 145,14 mensili per tredici mensilità. Tale assegno può essere corrisposto in misura ridotta nei casi previsti dalla legge.
Il diritto all’assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dalla legge, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Ai fini della concessione dell’assegno per il nucleo familiare, ai figli adottivi sono equiparati i minori adottati ai sensi dell’art. 44 della legge n. 184 del 04/05/1983 e successive modificazioni ed integrazioni e ai genitori sono equiparati gli adottanti. Ai medesimi fini, il requisito della composizione del nucleo familiare non si considera soddisfatto se alcuno dei tre figli minori, quantunque risultante nella famiglia anagrafica del richiedente, sia in affidamento presso terzi ai sensi dell’art. 2 della citata legge n. 184 del 1983.
B – I modelli di domanda, appositamente predisposti e reperibili presso il Settore Servizi Sociali, sito in Via Giusti n. 1, o sul sito internet http://www.comune.ap.it – link “Albo pretorio on line” e “Notizie”, devono essere sottoscritti da uno dei genitori, cittadino italiano o dell’Unione Europea residente ovvero cittadino di Paesi terzi così come sopra indicato, nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno tre suoi figli minori sui quali esercita la potestà genitoria. Ai figli minori del richiedente sono equiparati i figli del coniuge, conviventi con il richiedente medesimo, nonché i minori ricevuti in affidamento preadottivo dal richiedente e con lui conviventi.Il richiedente, unitamente alla domanda di assegno, presenta la dichiarazione sostitutiva unica delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni e la relativa
attestazione recante gli indicatori I.S.E. ed I.S.E.E., nonché copia del permesso di soggiorno/documentazione attestante la dichiarazione riportata nella domanda (qualora cittadino extracomunitario).
Le richieste relative al beneficio per l’anno 2020 devono pervenire attraverso una delle seguenti modalità entro e non oltre il termine perentorio del 31 gennaio 2021, a pena di esclusione:
tramite pec all’indirizzo: comune.ascolipiceno@actaliscertymail.it;
a mezzo mail all’indirizzo: protocollo@comune.ap.it;
a mezzo posta indirizzata al Comune di Ascoli Piceno – Piazza Arringo n. 7 – 63100 Ascoli Piceno;
direttamente all’Ufficio Protocollo nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e nei pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
C – L’assegno per il nucleo familiare è concesso con provvedimento del Comune, dopo avere calcolato la situazione economica del nucleo familiare dell’interessato, ed erogato dall’I.N.P.S. Per le informazioni ci si può rivolgere al Settore Servizi Sociali (n. tel.: 0736/298575-298595-298585) – mail: sociali@comune.ap.it.
https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18802