Calcio Scommesse: SBAFFO Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA F.C
La gara sotto esame è LIVORNO-PIACENZA del 14 maggio 2011 93. GERVASONI Carlo e SBAFFO Alessandro all’epoca dei fatti calciatori della società PIACENZA F.C., per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara LIVORNO – PIACENZA del 14/05/2011, in concorso tra loro e altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della partita suddetta, prendendo contatti diretti, allo scopo sopra indicato, con il calciatore del LIVORNO DE LUCIA Alfonso, all’epoca dei fatti 40 calciatore della società A. S. LIVORNO CALCIO il tutto come meglio specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante, per il solo Gervasoni, di cui all’art. 7, comma 6, del C.G.S. della pluralità degli illeciti posti in essere.
SBAFFO Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore della società PIACENZA F.C., per violazione dell’art. 1 co. 3 del CGS per avere lo stesso omesso di presentarsi innanzi agli organi della Giustizia Sportiva, benché ritualmente convocato
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