Ascoli Calcio fc 1898

Codie Giustizia Sportiva: Articoli contestati all’Ascoli calcio e ai suoi tesserati.

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Di seguito gli articoli contestati all’Ascoli calcio e ai suoi tesserati.

NORME DI COMPORTAMENTO

 

Art. 1
Doveri e obblighi generali

1. Le società, i dirigenti, gli atleti, i tecnici, gli ufficiali di gara e ogni altro soggetto che svolge attività di
carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale,
sono tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà,
correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto divieto di dare comunque a terzi notizie o informazioni che
riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo, se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi della
giustizia sportiva.
4. Alle società e ai loro dirigenti, tesserati, nonché ai soggetti di cui al comma 5, è fatto divieto di intrattenere
rapporti di abitualità, o comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva,
con i componenti degli Organi della giustizia sportiva e con gli associati dell’Associazione italiana arbitri
(AIA).
5. Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali
anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse,
nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante
per l’ordinamento federale.
6. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 si applicano le sanzioni di cui alle lettere a), b),
c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.
7. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni di cui alle lettere
b), c), g) dell’art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell’art. 19, comma 1.

 

Art. 4
Responsabilità delle società

1. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi
delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei
soggetti di cui all’art. 1, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell’operato e del comportamento delle persone comunque
addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche
l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. Le società sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara,
sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata
richiesta della forza pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse
estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia
partecipato all’illecito o lo abbia ignorato.
6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella
propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni,
trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18, comma 1.

 

Art. 6
Divieto di scommesse e obbligo di denuncia

1. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore
professionistico è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per interposta persona,
anche presso i soggetti autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti univocamente
funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri ufficiali
organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
2. Ai soggetti dell’ordinamento federale, ai dirigenti, ai soci e ai tesserati delle società appartenenti al settore
dilettantistico e al settore giovanile è fatto divieto di effettuare o accettare scommesse, direttamente o per
interposta persona, presso soggetti non autorizzati a riceverle, o di agevolare scommesse di altri con atti
univocamente funzionali alla effettuazione delle stesse, che abbiano ad oggetto i risultati relativi ad incontri
ufficiali organizzati nell’ambito della FIFA, della UEFA e della FIGC.
3. La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2 comporta per i soggetti dell’ordinamento federale, per i
dirigenti, per i soci e per i tesserati delle società la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a
due anni e dell’ammenda non inferiore ad euro 25.000,00.
4. Se, per la violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2, viene accertata la responsabilità diretta della società
ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito con l’applicazione delle sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l) dell’art. 18,
comma 1, anche congiuntamente in relazione alle circostanze e alla gravità del fatto.
5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che
abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi 1 e 2 ovvero che siano venuti a
conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di
detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
6. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 5, comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1
e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 3 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro
15.000,00.

Art. 7
Illecito sportivo e obbligo di denunzia

1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di
una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che
altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della
sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una
maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5, il fatto è
punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una
sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non
inferiore ad euro 50.000,00.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il
vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all’art. 1, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che
abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano
venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere
taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
8. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1, commi 1
e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro
30.000,00.

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