Cu18 -Giudice sportivo relativo alla 2a giornata Serie BKT
Ecco riportato qua sotto, parola per parola il comunicato ufficiale dell Giudice sportivo relativo alla 2a giornata Serie BKT
A) RISULTATI DI GARE
Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni in esito all’esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:
SERIE BKT
Gare del 31 agosto e 1-2 settembre 2018 – Seconda giornata andata
Carpi-Cittadella 0-1
Cosenza-Hellas Verona vedi delibera
Crotone-Foggia 4-1
Lecce-Salernitana 2-2
Padova-Venezia 1-0
Palermo-Cremonese 2-2
Perugia-Ascoli 2-0
Pescara-Livorno 2-1
Spezia-Brescia 3-2
B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 settembre 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
” ” ” N. 2
SERIE BKT
Gare del 31 agosto e 1-2 settembre 2018 – Seconda giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
18/36
Gara Soc. COSENZA – Soc. HELLAS VERONA
Il Giudice sportivo,
si riserva di decidere anche in attesa di conoscere il contenuto del preannunciato reclamo della Soc. Hellas Verona.
a) SOCIETA’
Il Giudice sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata andata sostenitori delle Società Ascoli, Crotone, Lecce, Padova, Perugia e Salernitana hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,
delibera
di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
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Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco quattro fumogeni; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 4.000,00 : alla Soc. VENEZIA per avere suoi sostenitori, nel corso delle gara, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno ed un petardo ed acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. PERUGIA per avere suoi sostenitori, all’ingresso delle squadre sul terreno di giuoco, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VENEZIA per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa quattro minuti.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PALERMO per avere ingiustificatamente causato il ritardato inizio della gara di circa due minuti.
18/37
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MICHAEL Kingsley Dogo (Perugia): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.
CALCIATORI NON ESPULSI
PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
LUCIONI Fabio (Lecce)
PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
BELLUSCI Giuseppe (Palermo)
BONAZZOLI Federico (Padova)
CAPPELLETTI Daniel (Padova)
DRUDI Mirko (Cittadella)
GHIRINGHELLI Luca (Cittadella)
RICCI Matteo (Spezia)
ZEBLI Pierre Desire (Ascoli)
PRIMA SANZIONE
ARRIGONI MAROCCO Andrea (Lecce)
BENALI Ahmad (Crotone)
BENEDETTI Amedeo (Cittadella)
CAPELLO Alessandro (Padova)
CASTIGLIA Luca (Salernitana)
COLOMBI Simone (Carpi)
DAINELLI Dario (Livorno)
DEL GROSSO Cristiano (Pescara)
DI NOIA Giovanni (Carpi)
FINOTTO Mattia (Cittadella)
GAROFALO Agostino (Venezia)
GRAVILLON Andreaw Rayan (Pescara)
HAAS Nicolas (Palermo)
LANCINI Edoardo (Brescia)
MEMUSHAJ Ledian (Pescara)
MIGLIORINI Marco (Salernitana)
MORA Luca (Spezia)
NGAWA Pierre Yves R M (Perugia)
OKEREKE Chidozie David (Spezia)
18/38
PULZETTI Nico (Padova)
SABBIONE Alessio (Carpi)
TONUCCI Denis (Foggia)
VITALE Luigi (Salernitana)
PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
PRIMA SANZIONE
MAZZOTTA Antonio (Palermo)
MBAYE Maodomalick (Carpi)
SCAVONE Manuel (Lecce)
VASCONCELOS FERREIRA Gabriel (Perugia)
c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 3.000,00
NESTA Alessandro (Perugia): per avere, al 21° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale, rivolgendo al Direttore di gara un’espressione irriguardosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
LIVERANI Fabio (Lecce): per avere, al 42° del secondo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
AMMONIZIONE
LO MONACO Massimo (Perugia): per avere, al 42° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale.
Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia
” ” ”
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Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.
PUBBLICATO IN MILANO IL 4 SETTEMBRE 2018
IL PRESIDENTE
avv. Mauro Balata