discontinuità didattica alunni con disabilità nelle scuole , arrivano molte segnalazioni
Durante i recenti scambi avuti con il Miur e tra i vari punti evidenziati dalla FISH, è emerso l’importanza di riuscire a far applicare correttamente in tutte le scuole, l’articolo 14 comma 4 del D.Lgs 66/17 in materia di continuità del Progetto educativo e didattico.
Questo comma recita infatti che “al fine di garantire la continuità didattica durante l’anno scolastico si applica l’articolo 461 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297”.
Questo ultimo recita pertanto “1. Non si dà luogo a spostamenti di personale dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, anche se riguardano movimenti limitati all’anno scolastico medesimo e anche se concernenti personale delle dotazioni organiche aggiuntive. 2. I provvedimenti che comportino movimenti di personale già in attività di insegnamento, adottati dopo il ventesimo giorno dall’inizio dell’anno scolastico, salvi gli effetti giuridici, sono eseguiti, per quanto riguarda il raggiungimento della nuova sede, dopo l’inizio dell’anno scolastico successivo.”
Vi chiediamo, con sollecitudine, di inviare all’indirizzo mail del Dr. Raffaele Ciambrone raffaele.ciambrone@istruzione.it ed in copia a presidenza@fishonlus.it , tutte le segnalazioni di cui voi o le vostre sezioni, siete a conoscenza circa casi di discontinuità didattica a discapito di alunne o alunni con disabilità, affinchè la FISH possa sostenere col MIUR la necessità di inviare urgentemente una circolare a tutte le scuole.