Giudice Sportivo Nazionale. Decisione in merito a Thomas Brianti
Il Giudice Sportivo Nazionale FMI ha accolto il ricorso proposto da Carlo BRIANTI in nome e per conto del proprio figlio minorenne Thomas BRIANTI, avverso la squalifica da questi subita in occasione delle verifiche tecniche durante il round 3 -4 del Campionato Italiano Velocità, svoltosi il 6 maggio 2018 presso il Circuito del Mugello.
Il giorno 13 giugno 2018, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70, IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONA LE ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso proposto da Carlo BRIANTI in nome e per conto del proprio figlio minorenne Thomas BRIANTI, avverso la squalifica da questi subita in occasione delle verifiche tecniche durante il round 3 -4 del Campionato Italiano Velocità, svoltosi il 6 maggio 2018 presso il Circuito del Mugello. Il G.S.N ., letto il ricorso ed i documenti acquisiti in sede istruttoria, OSSERVA
Il ricorso, nei termini prospettati dal ricorrente BRIANTI, è fondato e, pertanto, deve essere accolto, poiché l’esame della documentazione acquisita agli atti, nonché della normativa di riferimento, consente a questo Giudice di condividere le conclusioni del ricorrente medesimo, per i motivi che appresso si spiegheranno.Il ricorrente ha evidenziato la regolarità del dispositivo RPM logger in
dotazione al motociclo del conduttore n. 48,ivi montato a regola d’arte e regolarmente inserito nei dispositivi ammessi dalla F.M.I. e che, in ogni caso, lo stesso era perfettamente funzionante al momento dell’ingresso in pista. Ha, inoltre, dedotto che, a seguito della consegna del predetto d
ata logger ad uno dei tecnici autorizzati AIM, è stato possibile scaricare il log della intera gara dalla memoria del relativo RPM, i cui risultati hanno rivelato che il motociclo era da considerarsi assolutamente regolare. Sulla scorta ditali considerazioni, ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso e della squalifica inflitta, con conseguente ripristino della posizione del pilota n. 48 nella classifica di gara, in base ai punti da questi acquisiti prima che intervenisse il provvedimento sanzion
atorio.La squalifica del predetto pilota è avvenuta a seguito delle verifiche tecniche effettuate, come detto, sul motociclo da questi condotto, all’esito della gara svoltasi al Mugello il 6.5.2018. Tali verifiche avevano evidenziato la impossibilità di e saminare il controllo del regime massimo di rotazione del mezzo, attraverso l’analisi del logger RPM ivi montato, che, in quella sede, non è risultato funzionante. Di conseguenza, il tecnico F.M.I. a tanto preposto, non è stato in grado di poter ricavare i
predetti dati dal logger RPM attraverso l’analisi dei relativi dati, poiché oggettivamente impedito.
L’esito del mancato rilevamento dei predetti dati ha condotto, pertanto, alla mera applicazione del regolamento, ossia alla squalifica del pilota da parte del C.d.G., ai sensi dell’art. 16.1.8 dell’Annesso Velocità.Tuttavia,le verifiche ulteriori sul data logger AIM montato sul motociclo del pilota n. 48, effettuate successivamente al provvedimento sanzionatorio da parte di personale specializzato, evide
nziava la regolarità del motociclo stesso. Invero, secondo quanto riportato nella relazione tecnica del C.T. F.M.I. all’uopo incaricato, il procedimento attraverso il quale sono stati estrapolati i dati relativi al logger RPM
dotazione al motociclo del conduttore n. 48,ivi montato a regola d’arte e regolarmente inserito nei dispositivi ammessi dalla F.M.I. e che, in ogni caso, lo stesso era perfettamente funzionante al momento dell’ingresso in pista. Ha, inoltre, dedotto che, a seguito della consegna del predetto d
ata logger ad uno dei tecnici autorizzati AIM, è stato possibile scaricare il log della intera gara dalla memoria del relativo RPM, i cui risultati hanno rivelato che il motociclo era da considerarsi assolutamente regolare. Sulla scorta ditali considerazioni, ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso e della squalifica inflitta, con conseguente ripristino della posizione del pilota n. 48 nella classifica di gara, in base ai punti da questi acquisiti prima che intervenisse il provvedimento sanzion
atorio.La squalifica del predetto pilota è avvenuta a seguito delle verifiche tecniche effettuate, come detto, sul motociclo da questi condotto, all’esito della gara svoltasi al Mugello il 6.5.2018. Tali verifiche avevano evidenziato la impossibilità di e saminare il controllo del regime massimo di rotazione del mezzo, attraverso l’analisi del logger RPM ivi montato, che, in quella sede, non è risultato funzionante. Di conseguenza, il tecnico F.M.I. a tanto preposto, non è stato in grado di poter ricavare i
predetti dati dal logger RPM attraverso l’analisi dei relativi dati, poiché oggettivamente impedito.
L’esito del mancato rilevamento dei predetti dati ha condotto, pertanto, alla mera applicazione del regolamento, ossia alla squalifica del pilota da parte del C.d.G., ai sensi dell’art. 16.1.8 dell’Annesso Velocità.Tuttavia,le verifiche ulteriori sul data logger AIM montato sul motociclo del pilota n. 48, effettuate successivamente al provvedimento sanzionatorio da parte di personale specializzato, evide
nziava la regolarità del motociclo stesso. Invero, secondo quanto riportato nella relazione tecnica del C.T. F.M.I. all’uopo incaricato, il procedimento attraverso il quale sono stati estrapolati i dati relativi al logger RPM
3 citato, ha evidenziato che i files ivi impressi sono risultati del tutto “genuini”, ossiaassolutamente non modificati e non modificabili, anche nel corso della intera istruttoria, oltre che nei tempi intercorrenti tra le diverse gare svolte. Il contenuto dei predetti files, tra l’altro, è risultato, come già detto,
conforme al regolamento tecnico,con ogni conseguenza sulla regolarità del motociclo del pilota n. 48.
Va ribadito, comunque, chenelcaso di specie vièstata la effettivaimpossibilità di verificare, si badi, successivamente all’ultimagara, il rispetto dellimite massimo di rotazione: tale situazione-del tutto indipendente dalle cognizionitecniche del funzionario F.M.I. addetto alle verifiche–ha comportato,dunque, lacorretta applicazione sul campo del regolamento diriferimento.D’altra parte, però, è pur vero che il pilota è sempre responsabile delfunzionamento del dispositivo prima di ogni ingresso in pista, durante il warm-up edurante la gara, secondo il disposto dell’art. 12.2.9 RTSS3, ma è altrettanto palese che,allo stato, manca la prova di una eventuale omessa verifica del mezzo fino all’ingressoin pista. Tale circostanza, allora, appare dirimente, atteso che deve presumersi chesino a tale momento il dispositivo predetto era funzionante.Ciò, posto, sullascorta delle suesposte considerazioni e degli esiti delle analisidei files del RPM logger del motociclo con cui il pilota n. 48 ha partecipato alle garevalevoli per ilround 3-4 del Campionato Italiano Velocità, svoltosi il 6 maggio 2018presso il Circuito delMugello, descritte con dovizia di particolari dal C.T. F.M.I.incaricato, il ricorso deve essere accolto.P.Q.M.il Giudice Sportivo Nazionale,-ACCOGLIEilricorsodel signorCarloBRIANTI.-ORDINA la modifica della classifica della garaNAZVE033,conconseguente reinserimento del pilota n. 48, Thomas BRIANTI,nellamedesima classifica e conla riassegnazione dei punti guadagnati sul campodal predetto pilota
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