Il Collegio Arbitrale del Coni restituisce all’Ascoli 1 punto
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso presentato dall’Ascoli Calcio avverso la decisione n. 7 di cui al C.U. n. 158/CGF del 19 gennaio 2011 e annulla la penalizzazione di punti uno e la sanzione di mesi due ciascuno di inibizione a carico del Dott. Roberto Benigni e del Dott. Massimo Collina. Inoltre, in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la decisione n. 8 di cui al C.U.
n. 158/CGF del 19 gennaio 2011, riduce la sanzione a carico del Dott. Roberto Benigni e del Dott. Massimo Collina da mesi quattordici a mesi dieci. Attualmente l’Ascoli sale a 36 punti in classifica.
Di Seguito il Referto completo
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
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Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
presso il Coni
IL COLLEGIO ARBITRALE
Avv. Gabriella Palmieri
(Presidente)
Prof. Avv. Filippo Lubrano
(Arbitro)
Prof. Avv. Massimo Zaccheo
(Arbitro)
nel procedimento di arbitrato (prot. n. 2911 del 31 dicembre 2010) promosso da:
Dott. Roberto Benigni, Ascoli Calcio 1898 SpA e Dott. Massimo Collina
Enzo Proietti
parti istanti
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio
parte intimata
[…] omissis […]
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa
ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie il ricorso proposto avverso la decisione n. 7 di cui al C.U. n. 158/CGF del 19
gennaio 2011 e, per l’effetto, annulla la penalizzazione di punti uno a carico della
Ascoli Calcio SpA e la sanzione di mesi due ciascuno di inibizione a carico del Dott.
Roberto Benigni e del Dott. Massimo Collina;
2. in parziale accoglimento del ricorso proposto avverso la decisione n. 8 di cui al C.U.
n. 158/CGF del 19 gennaio 2011, riduce la sanzione a carico del Dott. Roberto
Benigni e del Dott. Massimo Collina da mesi quattordici a mesi dieci;
3. conferma, per il resto, la decisione n. 8 di cui al C.U. n. 158/CGF del 19 gennaio
2011;
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4. compensa tra le parti le spese del procedimento e per assistenza difensiva;
5. pone a carico delle parti – Dott. Roberto Benigni, Ascoli Calcio 1898 SpA, Dott.
Massimo Collina e Federazione Italiana Giuoco Calcio – con il vincolo di solidarietà, il
pagamento dei diritti del Collegio arbitrale, come liquidati in motivazione;
6. pone a carico delle parti – Dott. Roberto Benigni, Ascoli Calcio 1898 SpA, Dott.
Massimo Collina e Federazione Italiana Giuoco Calcio – il pagamento dei diritti
amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport;
7. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti
amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato in data 24 marzo 2011 e sottoscritto in numero di cinque originali nei
luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Gabriella Palmieri
F.to Filippo Lubrano
F.to Massimo Zaccheo
, con gli Avv.ti Mario Gallavotti e Luigi Medugno, con l’Avv.