MOBILITA’ DEI VOLONTARI DEL TERZO SETTORE E SU INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI. IN VIGORE FINO AL 3 APRILE
Emessa l’ordinanza sulla mobilita’ dei volontari del terzo settore e su interventi socio-assistenziali. In vigore fino al 3 aprile. Luca ceriscioli: “ il volontariato , risorsa indispensabile anche in questo drammatico frangente a cui va il nostro grazie.”
“Le Marche in emergenza, lo sappiamo bene, possono contare sempre su una risorsa indispensabile di cui andiamo orgogliosi e che non finiremo di ringraziare:il mondo del volontariato sociale che anche in questo drammatico frangente sta svolgendo un’opera esemplare, a costo di grandi sacrifici e sforzi. Così abbiamo ritenuto, a fronte dei provvedimenti di restrizione per contenere la diffusione del contagio, di fornire precise indicazioni a chi opera per garantire i servizi essenziali alla vita delle persone. Soprattutto di quelle più fragili che si trovano già in condizioni di solitudine oppure di isolamento obbligatorio assicurando la possibilità di fruire di servizi di supporto assistenziale attraverso il mondo del volontariato.” Introduce così il presidente della Regione, Luca Ceriscioli le ragioni dell’ordinanza regionale numero 14 emessa il 25 marzo 2020 in materia di mobilità dei volontari del Terzo Settore e interventi di assistenza socio-sanitaria e che resterà in vigore fino al 3 aprile.
L’ordinanza prevede precise indicazioni per consentire ai volontari e agli enti del terzo settore di continuare a operare al servizio delle comunità in modo responsabile e in sicurezza in attività che prevedono, tra le altre cose, anche l’aiuto alimentare e farmaceutico in favore degli indigenti, degli anziani, dei disabili, dei senza fissa dimora, delle persone con fragilità sociali ed economiche. Con l’ordinanza, quindi, viene garantita la mobilità dei volontari operanti presso un Ente del Terzo Settore di cui al D. Lgs. n. 117/2017 che sono legittimati agli spostamenti per le attività ritenute necessarie nella situazione di emergenza da COVID-19 operando in modalità sicure e protette rispetto ai rischi di contagio attivo e passivo.
Nell’articolo 2 vengono elencate le attività che prevedono gli spostamenti ritenuti necessari per lo svolgimento degli interventi di assistenza strumentali e funzionali al diritto alla salute e ai bisogni primari delle persone:
- a) consegna di farmaci e alimenti a domicilio e altre forme di assistenza domiciliare leggera di prossimità (piccole manutenzioni, cura relazionale, igiene domestica e personale, assistenza nel disbrigo delle pratiche, cura animali domestici, ecc.) a persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti e a chi si trova in isolamento domiciliare, ai soggetti fragili, noti ai servizi sociali comunali, o comunicati ai sindaci dalle aziende sanitarie locali;
- b) assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture residenziali socioassistenziali e socioeducative, o assimilabili (strutture di ospitalità per minori e famiglie migranti della salute, case rifugio per donne vittime di violenza, migranti inseriti nei percorsi SIPROIMI e Pronta accoglienza ecc.);
- c) assistenza alla persona e relazione di aiuto in strutture di accoglienza comunque denominate, legate alla emergenza COVID 19;
- d) servizi sociali di telesoccorso e teleassistenza presso gli appositi hub costituiti da enti pubblici e privati’; e) ritiro e consegna dei dispositivi di sicurezza per l’attività di volontariato; f) unità mobili/di strada rivolte a senza fissa dimora, o persone in stato di particolare fragilità (vittime di tratta, dipendenza, ecc.).
Il volontario che si sposta per la propria attività (esclusivamente per recarsi a svolgere il servizio e tornare alla propria abitazione), deve esibire in caso di controllo delle forze dell’ordine la seguente documentazione: a) modello di autocertificazione barrando la casella “situazioni di necessità”; b) dichiarazione rilasciata dal responsabile dell’Ente del Terzo Settore di cui al D.Lgs. n. 117/2017 presso cui il volontario presta la propria opera, su carta intestata della stessa, riportante: a. nome e natura dell’associazione (abilitante allo svolgimento di attività di volontariato); b. servizio svolto; c. nome e cognome del volontario; d. territorio di riferimento di svolgimento dell’attività. Il volontario si attiene con rigore alle indicazioni per la prevenzione dei rischi di contagio attraverso la dotazione dei necessari dispositivi e una adeguata formazione all’utilizzo degli stessi da parte dell’associazione di riferimento.
Le attività di volontariato sono sottoposte al coordinamento dei servizi sociali pubblici territoriali in capo ai comuni o agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per la verifica che gli spostamenti necessari per lo svolgimento delle stesse rientrino a pieno titolo in quelli motivati da situazioni di necessità affinché vengano garantiti i “servizi essenziali”. (ad’e)